Verranno richieste alcune informazioni personali necessarie all'iscrizione all'Albo, come data di nascita, codice fiscale, cittadinanza.
Con l'adozione del nuovo tesserino in formato badge, nel corso della procedura viene richiesta una foto tessera in un formato digitale. Verrà richiesto di caricare un file in formato JPEG (fondo chiaro, dimensioni: 480x640 pixel che verrà stampato termicamente sul tesserino insieme ai dati personali.
Le caratteristiche della foto tessera deve rispettare alcune regole adottate in generale.
Per maggiori dettagli leggi le specifiche sulle foto formato tessera del sito della Polizia di Stato
Il nuovo tesserino in formato badge con Firma digitale incorporata
È possibile iscriversi all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma se si è residenti nella provincia di Roma, oppure se si è in possesso di un domicilio professionale nella provincia di Roma.
Se l'iscritto non è residente nella provincia di Roma il domicilio professionale diventa il riferimento ufficiale nei confronti dell'Ordine. Il domicilio professionale non va quindi confuso con l'indirizzo professionale (ad es. lo studio), che è un dato assolutamente opzionale.
Verranno richieste alcune informazioni rispetto al titolo di abilitazione conseguito in Italia. In funzione del tipo di Esame di stato sostenuto, l'iscritto verrà assegnato a una Sezione (A o B) e a un Settore dell'Albo (architetti, pianificatori, paesaggisti o conservatori). Verranno anche richieste informazioni sul titolo di studio, la laurea o il diploma conseguito in Italia o all'Estero.
Per coloro che sono abilitati fuori dall'Italia è necessario presentare il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal Miur (Ministero dell'Università e Ricerca).
Verranno richieste informazioni su eventuali iscrizioni ad altri Albo Professionali. Infatti, mentre non è possibile essere iscritti contemporaneamente a due Ordini di Architetti italiani, è possibile che un iscritto, ad es. a un Albo degli Ingegneri o al Collegio dei Geometri, sia contemporaneamente iscritto a un Ordine di Architetti. Lo stesso vale per iscritti ad un Ordine di Architetti estero.
Gli iscritti ad altri Ordini degli Architetti Italiani che vogliano trasferire la propria iscrizione all'Ordine di Roma, possono usare questa procedura guidata.
Tutti gli iscritti all'Ordine di Roma hanno diritto ad usufruire gratuitamente di alcuni servizi on-line, come l'agendaconcorsi, la normativa on-line, la gestione del Curriculum Europeo on-line, il Monitor/P per la pubblicazione dei progetti, etc.
A questi servizi si è aggiunta recentemente la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), uno strumento professionale equivalente a una raccomandata, per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni, o anche con i colleghi, in maniera rapida e moderna.
Durante la procedura verrà richiesto di indicare il proprio indirizzo e-mail. Una volta perfezionata l'iscrizione all'Ordine, verranno inviate via mail le istruzioni per l'accesso ai servizi riservati.
Alla fine della procedura viene visualizzato una pagina riassuntiva della documentazione necessaria per l'iscrizione e dei versamenti da effettuare. Il cedolino d'iscrizione va stampato e consegnato in segreteria insieme alla documentazione richiesta.
All’atto della presentazione della documentazione verranno richieste dichiarazioni autocertificate relative ai dati anagrafici e alla risultanza del casellario giudiziale.
Si raccomanda di fare molta attenzione all’atto dell’autocertificazione del casellario giudiziale, nella parte in cui si dichiara di non aver riportato (in Italia) condanne, in quanto vanno tenute presenti non solo quelle di tipo penale e le misure di prevenzione, ma anche quelle di tipo civile e i provvedimenti amministrativi registrati nel casellario giudiziale .
In questi casi si suggerisce di dichiararle all’atto della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per evitarne la trasmissione alla Procura per ipotesi di dichiarazioni false.
N.B.Si rammenta che, qualora si abbiano più nomi di battesimo, questi dovranno risultare su tutti i certificati/documenti presentati: in caso di discordanza dovrà essere obbligatoriamente presentata una dichiarazione resa dall’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’Art. 6 c.c. e della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n.1/50/FG11(87) 1075 del 25/03/1988.